(massima n. 1)
La mancanza della sottoscrizione del procuratore nell'originale dell'atto comporta l'inesistenza di questo, mentre la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dell'atto notificato ne determina la nullitą, a meno che non sia possibile desumere la sua provenienza dal procuratore costituito sulla base di elementi contenuti nello stesso atto senza necessitą di acquisirli aliunde.