(massima n. 1)
Il regolamento delle spese processuali rientra tra le regole di procedura che il giudice deve osservare anche nel caso di pronuncia secondo equitą. (Nella specie: decisione del conciliatore ex art. 113 c.p.c. prima della modifica di cui all'art. 21 legge 21 novembre 1991, n. 374). Ne consegue che, sebbene le spese del giudizio a favore della parte chiamata in causa possano essere poste a carico della parte soccombente che, pur non avendo proposto alcuna domanda nei confronti del terzo, ne abbia provocato la chiamata in giudizio, tuttavia la condanna deve essere sorretta da valida motivazione.