(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto; cosicché quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che non dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo emesso per un credito compensato parzialmente con un credito dell'opponente essendo stata esclusa la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione con riferimento alla data di emissione del provvedimento).