(massima n. 1)
L'art. 369 c.p.c. – il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, al fine di consentire la verifica della tempestività dell'atto di impugnazione e della fondatezza dei suoi motivi – non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente (ex art. 372 c.p.c. che consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso e che può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti, quali il deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa o l'esistenza della medesima nel fascicolo d'ufficio.