(massima n. 1)
In presenza di una sentenza di condanna notificata in forma esecutiva, va escluso che la sua esecuzione sia univocamente dimostrativa della volontā del soccombente di non contrastare gli effetti della pronuncia, essendo l'atto altrimenti spiegabile con ragioni cautelari ed essendo privo di quel contenuto di spontaneitā che č indispensabile per qualificare l'esecuzione come atto antagonista rispetto all'impugnazione, a maggior ragione quando l'atto non sia di esecuzione, ma consista nella mera promessa di un'eventuale futura esecuzione della sentenza, successivamente impugnata.