(massima n. 1)
L'art. 416, secondo comma, c.p.c., non preclude all'appellante – che convenuto in primo grado ha eccepito la prescrizione decennale – ovvero al giudice di appello, d'ufficio, di restringerne l'ambito qualificandola invece come quinquennale, perché colui che la invoca ha soltanto l'onere di allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti, e non anche quello di individuarne il tipo e le norme applicabili, compito invece del giudice; mentre d'altro canto, diversamente dal caso in cui la parte abbia eccepito dapprima la prescrizione quinquennale, con conseguente limitazione a tale periodo della difesa della controparte, e perciò inammissibilità di qualificazione successiva come decennale, non vi è alcuna menomazione di detta difesa, né quindi violazione del principio del contraddittorio.