(massima n. 1)
Attesa la natura oggettiva dell'interesse alla retta soluzione del problema della competenza giurisdizionale, il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi dubitato – ancorché spontaneamente, e, tanto più in presenza di contestazioni della controparte – della giurisdizione del giudice da essa stessa adito.