(massima n. 1)
L'art. 230 bis c.c. riconosce il diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa al familiare che presti in modo continuativo la sua attivitā di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare. Consegue, che quando sia prevista una partecipazione agli utili dell'impresa per l'attivitā familiare, come contemplato dall'art. 230 bis c.c., deve ritenersi che tale attivitā sia considerata dalle parti non come semplice esplicazione dei doveri istituzionalmente connessi col matrimonio, ma con assunzione in via esclusiva e preponderante, dei compiti familiari, normalmente divisi col coniuge, il quale, sollevato da essi, č messo in condizioni di dedicarsi totalmente all'accrescimento della produttivitā d'impresa.