(massima n. 1)
La presunzione di responsabilitā di cui all'art. 2051 c.c. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali č esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l'estensione del bene demaniale renda impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali principi sono applicabili nell'ambito del demanio stradale nel quale debbono intendersi comprese le scarpate, sia che costituiscano sostegno di una strada sovrastante, sia che a loro volta sovrastino un'altra strada, dovendo le scarpate considerarsi parti delle strade medesime.