(massima n. 1)
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticitā della firma apposta per procura sull'atto di citazione non č causa di nullitā, non essendo l'invaliditā dell'atto comminata dalla legge, né incidendo la predetta formalitā sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (consistente nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato), sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata.