(massima n. 1)
La sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non impugnabile in Cassazione né ai sensi dell'art. 360 c.p.c., né dell'art. 111 Cost., ma, dopo l'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e cioè con ricorso per regolamento di competenza, da notificare alle controparti nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., con decorrenza dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione o dalla sua comunicazione, se pronunciata fuori udienza; pertanto è inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., salvo che abbia i requisiti di sostanza – tra cui il rispetto del predetto termine – e forma per esser convertito in quello ai sensi dell'art. 42 c.p.c.