(massima n. 1)
Nell'ambito dello ius superveniens che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e che deve essere applicato nel giudizio di rinvio rientrano anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunitą europee che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale. Ne consegue che il giudice di rinvio, nel ridefinire il trattamento retributivo spettante, in applicazione dell'art. 36 Cost., ai lettori di lingua straniera assunti a tempo determinato, non puņ non tenere conto degli effetti prodotti sul quadro normativo di riferimento della sentenza della Corte di giustizia delle Comunitą europee in data 2 agosto 1993 intervenuta in epoca successiva alla sentenza della Corte di cassazione che ha enunciato il principio di diritto da applicare. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di rinvio che, senza dare della sentenza di annullamento una lettura «aggiornata» sulla base dell'indicata decisione della Corte di giustizia comunitaria, non aveva riconosciuto agli interessati il diritto agli scatti di anzianitą e alla tredicesima mensilitą).