(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice, perché decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o perché assegni all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto d'impugnazione.