(massima n. 1)
Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, è assoggettato alla norma dell'art. 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il lavoratore riceve l'intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato. Pertanto qualora l'assenza dal lavoro per malattia si sia protratta per un tempo superiore al periodo di comporto, il legittimo recesso del datore di lavoro, non tempestivamente impugnato, non può essere inficiato dalla successiva affermazione in giudizio (nella specie: dopo quattro anni) della natura lavorativa dell'infortunio, qualora il datore di lavoro non sia stato chiamato nel giudizio promosso a tal fine nei confronti dell'Inail, non potendo la sentenza emessa in detto giudizio esser fatta valere nei confronti di chi a quel giudizio non abbia partecipato.