(massima n. 1)
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, decorre dalla notificazione (e non anche dalla mera comunicazione) della sentenza predetta e, in mancanza di tale notifica, dalla scadenza del termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza), non essendo seriamente ipotizzabile che la riassunzione de qua possa avvenire senza prefissati limiti temporali. Nella (particolare) ipotesi in cui la sentenza di appello contenga un mero errore materiale, il termine annuale previsto dal ricordato art. 327 del codice di rito inizierą a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla stessa, della correlata ordinanza di correzione (e non dalla data della sua pubblicazione) soltanto in quei limitati, specifici e peculiari casi in cui detto errore, non risultando chiaramente percepibile, possa ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, ma non anche nella ipotesi in cui la sua evidenza lo renda praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione del dictum e del decisum del giudice di appello.