(massima n. 1)
La mera provenienza delle somme da entrate tributarie e la mera iscrizione di tali entrate nel bilancio dell'ente pubblico si rivelano entrambi elementi inidonei a giustificare l'impignorabilità delle somme in questione, la quale può derivare soltanto da uno specifico vincolo di destinazione imposto per legge o da un provvedimento amministrativo. Una volta, infatti che l'entrata tributaria si sia tradotta in danaro, quest'ultimo non si distingue più, nelle casse dell'ente, rispetto ad entrate di natura privatistica, mentre l'iscrizione dell'entrata nel bilancio preventivo dell'ente non può costituire impedimento al soddisfacimento del diritto del creditore.