(massima n. 1)
Per ritenere l'esistenza dei cosiddetti rapporti di collaborazione contemplati dall'art. 409 n. 3 c.p.c. devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo e che importa un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Pertanto, sulla base degli elementi di fatto prospettati nell'atto di citazione – fatta salva la valutazione di tali fatti e delle contrarie deduzioni delle altre parti, che dovrà essere effettuata ai fini della decisione di merito – la tenuta della contabilità aziendale svolta in modo coordinato con l'attività esercitata dall'imprenditore, nell'ambito di un rapporto che è proseguito per un congruo periodo di tempo, dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, restando irrilevante che il prestatore di lavoro svolgesse anche l'attività di agente di una società di assicurazione.