(massima n. 1)
L'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti non può ritenersi tassativa, tuttavia deve trattarsi pur sempre di atti determinanti l'ingresso della parte in giudizio, ossia di atti latu sensu processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa. Ne consegue che deve ritenersi nulla la procura rilasciata in calce al decreto col quale il presidente dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano disponeva la revoca dell'assegnazione di un alloggio e la risoluzione del relativo contratto di locazione, posto che il suddetto decreto, ancorché idoneo a produrre effetti di diritto sostanziale (la risoluzione del contratto di locazione), non ha natura processuale neppure in senso lato, trattandosi di atto amministrativo adottato dal legale rappresentante di un ente nell'esercizio delle sue attribuzioni; tale nullità non può essere sanata neppure se l'atto sia stato depositato contestualmente alla costituzione in giudizio e la controparte non abbia sollevato specifiche contestazioni.