(massima n. 1)
Un terzo, per tutelare un suo diritto autonomo, incompatibile con una decisione giudiziale resa inter alios, deve necessariamente — e non alternativamente, ovvero facoltativamente, rispetto all'azione di mero accertamento — esperire il rimedio previsto dall'art. 404 c.p.c., perché da un lato, se sussistono i presupposti per l'esperimento di tale impugnazione straordinaria — come nel caso del cessionario di un contratto di locazione che agisca avverso il provvedimento di rilascio dell'immobile, ottenuto dal locatore, benché reso edotto di tale cessione (art. 36, L. 27 luglio 1978, n. 392), soltanto nei confronti dell'originario conduttore — va negata la sussistenza dell'interesse ad agire in via ordinaria, da parte del medesimo terzo, con un'azione di mero accertamento; dall'altro, se si ammettono entrambi i rimedi, si rende possibile il contrasto di giudicati, se nel giudizio di accertamento, per evitare la duplicazione con quello ex art. 404 c.p.c., si esclude il litisconsorzio necessario passivo con le parti del precedente processo.