(massima n. 1)
Poiché il deposito di memorie in Cassazione deve avvenire cinque giorni prima dell'udienza (art. 378 c.p.c.) – né è applicabile analogicamente l'art. 134, primo e quinto comma, disp. att. c.p.c. (a norma del quale il deposito del ricorso, del controricorso, e degli atti di cui agli artt. 369 e 370 c.p.c. si ha per avvenuto alla data di spedizione del plico raccomandato che li contiene) perché le controparti (art. 140 disp. att. c.p.c.) devono avere il tempo necessario per preparare la difesa per la discussione – se la parte vittoriosa le ha depositate tardivamente, non le spetta il rimborso delle relative spese (art. 91 c.p.c.).