(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, applicabile nelle controversie previdenziali, è inammissibile ex artt. 416, comma secondo, e 418 c.p.c. – perché proposta soltanto nel giudizio di determinazione del quantum debeatur – la domanda riconvenzionale dell'Inps (convenuto in giudizio) diretta ad ottenere la detrazione dal credito dell'attore per sgravi contributivi di quanto dal medesimo dovuto per maggiori contributi in ragione della classificazione dell'impresa.