(massima n. 1)
Per la validitā della notifica di un atto non č necessario che la relata dell'ufficiale giudiziario sia interamente olografa (art. 148 c.p.c.), ma che egli attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attivitā compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare.