(massima n. 1)
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è equipollente al deposito da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata (che può avvenire unitamente a quello del ricorso o successivamente con le modalità di cui all'art. 372, secondo comma, c.p.c.) la presenza di una copia di tale sentenza, munita di detto requisito formale, nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito oppure (come verificatosi nella specie) la produzione di una siffatta copia da parte del controricorrente.