(massima n. 1)
La norma novellata di cui all'art. 669 septies c.c., nel prevedere che l'ordinanza di incompetenza emessa nei procedimenti cautelari non preclude la riproposizione della medesima domanda, va interpretata nel senso che essa esclude, sì, la formazione di un giudicato, rendendo, di conseguenza, inammissibile l'istanza per regolamento di competenza, ma ciò limitatamente alla ipotesi in cui, dichiaratosi incompetente il primo giudice, quello indicato come competente, e successivamente adito, non declini, a sua volta, la propria competenza, trattenendo il processo innanzi a sé. Qualora, invece, dichiaratosi incompetente il primo giudice, anche il secondo, successivamente adito, abbia pronunciato un analogo provvedimento negativo della propria competenza, dovrà ritenersi applicabile, rispetto a tale decisione, la norma generale di cui all'art. 42 c.p.c. e, conseguentemente, ammettersi l'istanza di regolamento di competenza, non essendo ipotizzabile che l'ordinamento non preveda alcuno strumento processuale attraverso il quale dirimere una situazione in cui non vi sia, di fatto, un giudice obbligato, al fine, a conoscere della domanda cautelare, a meno di non ipotizzare, nel sistema delineato dall'art. 669 septies, un potenziale vulnus ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (nella specie, adito per effetto di una domanda nunciatoria, il pretore si era dichiarato incompetente in favore del locale tribunale che, a sua volta, aveva declinato la propria competenza, attesa la mancata pendenza di domanda per il merito. Investita della questione con istanza di regolamento di competenza la Corte Suprema, enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto ammissibile il regolamento, affermando, di conseguenza, la competenza del pretore).