(massima n. 1)
Sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi un'esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine; nulla vieta infatti di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba esser rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio, come deve ritenersi, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, per il termine di cinque giorni prima dell'udienza entro il quale devono costituirsi (art. 98, terzo comma l. fall.) i creditori esclusi dallo stato passivo del fallimento che abbiano proposto l'opposizione di cui allo stesso art. 98, in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare, con la conseguenza che dalla inosservanza di tale termine deriva la decadenza dell'opposizione, non sanabile da una riproposizione di essa, che in quanto tardiva, è da dichiarare inammissibile.