(massima n. 1)
L'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, c.p.c., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell'ultima notificazione eseguita, nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d'ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto, non potendosi ritenere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare esplicitamente l'eccezione di improcedibilità del gravame avversario.