(massima n. 1)
Nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo esperendo nei suoi confronti un'azione di garanzia impropria (cosģ qualificabile in quanto basata su un titolo contrattuale diverso rispetto a quello posto a base della domanda principale), deve escludersi in appello l'inscindibilitą delle case ai fini della norma sull'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione (art. 331 c.p.c.), in una situazione processuale caratterizzata dalla circostanza che il chiamato non aveva esteso le sue difese alla contestazione della fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante; che l'attore non aveva proposto domande nei confronti del chiamato; che l'appello sia stato proposto dalla parte attrice in riferimento al quantum liquidato; che il convenuto appellato, pur avendo ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di garanzia impropria, sia rimasto contumace nella fase di gravame, non preoccupandosi cosģ di adempiere all'ordine di integrazione emesso dal giudice di appello.