(massima n. 1)
In conseguenza del richiamo contenuto nell'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche ai giudizi di separazione personale tra i coniugi si applicano, nel limite della compatibilitā, le regole di cui al precedente articolo 4 della stessa legge, fra le quali quella relativa alla decisione dell'appello con il rito camerale. Ne consegue che l'impugnazione di sentenza di separazione personale va proposta con ricorso da depositarsi nei termini perentori di cui agli articoli 325-327 c.p.c. e che tale impugnazione, se proposta con citazione, č inammissibile quando il deposito del relativo atto sia avvenuto oltre i termini suddetti, senza possibilitā alcuna di rimessione in termini sul rilievo di un errore scusabile (la cui configurabilitā sarebbe comunque esclusa con riguardo ad impugnazione irritualmente proposta dopo diversi anni dall'entrata in vigore della menzionata disciplina e dal manifestarsi al riguardo di un univoco orientamento giurisprudenziale) non contrastando tale impossibilitā con precetti costituzionali.