(massima n. 1)
La presunzione di colpa prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia, gravante su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa, costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo in guisa da impedire che produca danni a terzi. L'operatività della presunzione — limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni — postula la dimostrazione del fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato, cioè di un atto dotato di impulso causale autonomo ed avente carattere di inevitabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e ritenuto applicabile l'art. 2043 stesso codice nel caso di infortunio subito per caduta su una scala interna di un esercizio pubblico resa viscida dalla caduta di gelato).