(massima n. 1)
La statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata domandata sicché – dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito – il giudizio innanzi a quest'ultimo si esaurisce definitivamente con conseguente preclusione dello svolgimento di ogni ulteriore attività, ancorché successivamente la questione della giurisdizione risulti diversamente regolata per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che, pur avendo efficacia retroattiva, è comunque inidonea a rimuovere il giudicato già formatosi. (Nella specie la S.C. – dopo che in precedenza era stato dichiarato il difetto di giurisdizione di un Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – ha dichiarato l'inammissibilità del successivo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione del medesimo Commissario proposto dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 1995 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 29, comma secondo, legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario agli usi civili di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma della stessa norma).