(massima n. 1)
La nozione di «merito» della causa, cui fanno richiamo gli articoli 42 e 43 in tema di regolamento di competenza ha una portata ampia, comprensiva di ogni questione comunque diversa dalla competenza, nella quale rientrano quindi le questioni preliminari di rito o di merito e in genere le questioni procedurali. Pertanto qualora nel processo di primo grado una delle parti chieda l'ammissione di una prova a sostegno di una eccezione di incompetenza da essa sollevata, e il mezzo istruttorio non venga ammesso perché ignorato o ritenuto inammissibile o irrilevante, la parte che intenda dolersi di tale pronunzia deve proporre appello contro la sentenza che abbia deciso sulla competenza, così esplicitamente o implicitamente disattendendo la richiesta istruttoria, mentre contro tale sentenza è inammissibile l'istanza di regolamento, essendo precluso in tale sede alla Corte di cassazione di esaminare le censure relative alla mancata ammissione delle prove, e potendo solo delibarsi su questioni strumentali alla decisione sulla competenza quando le relative risultanze probatorie siano state acquisite e debba discutersi solo del loro rilievo ai fini di tale decisione.