(massima n. 1)
La notificazione di un atto di impugnazione, e specificamente dell'atto di appello, non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, primo comma, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli artt. 285 e 170 c.p.c., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento. Ne consegue che, nel caso in cui l'appello proposto per primo non sia iscritto a ruolo, deve considerarsi tempestivo il successivo appello proposto dalla controparte nella forma di un appello principale prima del decorso del termine lungo d'impugnazione (in mancanza di notificazione della sentenza) e regolarmente iscritto a ruolo, senza che neanche possa a ragione eccepirsi la decadenza di tale appello per la sua qualificabilità quale appello incidentale e per la sua mancata riunione all'appello proposto per primo, poiché, in realtà, nella indicata situazione processuale, è proprio l'appello portato alla cognizione del giudice a poter assumere la qualifica di appello principale. E da questa circostanza deriva l'ammissibilità dell'appello incidentale in quest'ultima sede processuale proposto dalla parte che non aveva iscritto a ruolo il suo appello principale, senza che possa ritenersi consumato il suo potere di impugnazione, in difetto, ai sensi dell'art. 358 c.p.c., della previa dichiarazione di improcedibilità del primo appello.