(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il pretore in pendenza del giudizio di merito dichiara la propria competenza sull'istanza di reintegrazione del possesso, limitatamente ai provvedimenti temporanei indispensabili, ai sensi dell'art. 704, comma secondo, c.p.c., non č soggetto ad impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se privi della forma di sentenza, abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, ma č reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., richiamato dall'art. 703 (nuovo testo) c.p.c.