(massima n. 1)
L'art. 416 comma 2 c.p.c. (a norma del quale il convenuto nel processo del lavoro deve proporre a pena di decadenza nell'atto di costituzione tutte le eccezioni sostanziali e processuali non rilevabili d'ufficio), va interpretato alla luce del successivo terzo comma, nel senso che le predette eccezioni devono essere, oltre che tempestive, anche esplicitamente e non genericamente formulate, essendo la norma intesa a consentire, fin dalle scritture introduttive, la piena esplicazione del contraddittorio. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto inammissibile perché intempestiva l'eccezione — proposta con l'atto d'appello — secondo la quale la prodotta lettera di impugnativa del licenziamento non era idonea ad impedire la decadenza perché non indirizzata alla sede dell'azienda datrice di lavoro, eccezione ritenuta «nuova» rispetto alla più generica eccezione di mancata impugnativa del licenziamento nei termini prescritti formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado).