(massima n. 1)
Il giudice č obbligato a segnalare al competente ufficio delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 4 secondo comma D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977 n. 39) anche l'omessa presentazione della denuncia dei redditi da parte del danneggiato che invece dimostri di averne percepiti, onde ottenere il risarcimento del danno da inabilitā temporanea o invaliditā permanente incidente sulla fonte di tali redditi.