(massima n. 1)
Non è precluso alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne altro, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso – che ben può essere riunito al primo per ragioni di economia processuale, o, comunque, trattato unitamente ad esso – sempre che il secondo ricorso (a prescindere dalla qualificazione attribuitagli dall'attore) possieda i requisiti di forma richiesti dall'art. 414 c.p.c. ed abbia seguito l'iter prescritto dall'art. 415 c.p.c., non configurandosi in tal caso una mutatio libelli, che può verificarsi solo in relazione allo stesso procedimento cui la domanda che si assume modificata ha dato luogo. (In applicazione del suesposto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile perché domanda nuova vietata ex art. 420 c.p.c. – la richiesta di ulteriori interessi avanzata dal ricorrente con «atto integrativo» del ricorso, atto contenente tutti i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., depositato in cancelleria e tempestivamente notificato).