(massima n. 1)
L'eccezione di incompetenza «per materia» sollevata dalla parte la quale in grado d'appello disconosca la competenza funzionale del giudice originariamente adito, ma escluda tuttavia la possibilitą di utilizzare il criterio della materia ai fini dell'attribuzione della controversia ad altro giudice, per la cui individuazione debba invece farsi riferimento al criterio di ripartizione fondato sul valore deve in realtą qualificarsi come eccezione di incompetenza «per valore» e quindi sottostą alla preclusione secondo cui l'incompetenza per valore del giudice di primo grado non puņ essere rilevata per la prima volta in appello. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale, quale giudice del lavoro in grado d'appello, che, accogliendo l'eccezione, sollevata per la prima volta in quel grado, di incompetenza qualificata «per materia» del pretore del lavoro adito in primo grado, aveva dichiarato l'incompetenza per materia di quel pretore per essere competente il giudice determinato secondo gli ordinari criteri di valore).