(massima n. 1)
La domanda di differenze retributive con riferimento ad una rivendicata qualifica superiore non č implicitamente comprensiva della domanda di liquidazione del trattamento economico corrispondente alla qualifica giā riconosciuta dal datore di lavoro, essendo diversi i presupposti di fatto delle due domande; ne consegue che il giudice di merito che rigetti la domanda di inquadramento superiore, ritenendo corretta la qualifica attribuita dal datore di lavoro, non č tenuto, in mancanza di esplicita domanda in tal senso, a liquidare le differenze retributive in relazione a tale ultima qualifica, e che, ove la relativa domanda sia proposta per la prima volta in appello, essa č da considerarsi nuova e pertanto inammissibile.