(massima n. 1)
La promessa unilaterale di pagamento, che venga indirizzata ad una delle parti di un contratto da un terzo che sia rimasto ad esso estraneo, ove si riferisca ad un sottostante rapporto obbligatorio autonomo e distinto rispetto a quello costituito tra le parti del contratto stesso, non comporta adesione a norma dell'art. 1332 c.c. ad un contratto gią stipulato con la conseguente sua trasformazione in contratto plurilaterale, anche quando tale promessa, al fine di individuare il rapporto sottostante (cosiddetta promessa titolata), faccia riferimento all'indicato contratto, ed indipendentemente inoltre dalla circostanza dell'identitą del contenuto dell'obbligazione del promittente e di quella dell'altra parte del predetto negozio bilaterale. L'indicata autonomia del rapporto fra promittente e promissario comporta che esso si sottrae ai patti ed alle clausole che regolano il diverso rapporto contrattuale fra il promissario e l'altro contraente, ivi inclusa quella che devolva alla cognizione di arbitri le relative controversie.