(massima n. 1)
Il litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (ex multis: 247, primo comma c.c., 2900 c.c., 784 c.p.c.), ogni qualvolta la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria, nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilitą connessa all'esperimento dell'azione proposta. Ad un tale riguardo si rende del tutto indifferente la natura del provvedimento richiesto, non essendo di per sé rilevante il fatto che la parte abbia chiesto una sentenza costitutiva, di condanna o di accertamento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., in un'ipotesi in cui un'azione di regolamento di confini aveva indotto la parte convenuta, di fatto, ad avanzare, a sua volta, pretese nei confronti di altri suoi confinanti).