(massima n. 1)
L'acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come fornito di giurisdizione, quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, non può essere considerata acquiescenza tacita (rispetto alla decisione affermativa della giurisdizione), senza che rilevi il fatto che la parte, nell'effettuare la riassunzione, non abbia formulato riserva di ricorso per cassazione, trattandosi di riserva non prevista da alcuna disposizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che potesse concretare un'ipotesi di tacita acquiescenza il fatto che la parte, nel termine previsto dall'art. 353 c.p.c., avesse riassunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al tribunale, che la corte d'appello aveva dichiarato fornito della giurisdizione a decidere nel merito).