(massima n. 1)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il richiamo all'art. 375 c.p.c., contenuto nel comma secondo dell'art. 391 bis c.p.c., č limitato al procedimento in Camera di consiglio e non si estende alla natura formale e sostanziale del provvedimento da adottare, che la prima norma menzionata individua nell'ordinanza. Peraltro, l'art. 375 prevede l'ordinanza esclusivamente per la dichiarazione di inammissibilitą o per il rigetto del ricorso per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360, per l'ordine di integrazione del contraddittorio o della notifica di cui all'art. 332, ovvero per l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia; la natura del giudizio di revocazione, che comporta un judicium rescindens ed un judicium rescissorium, con incidenza su una precedente sentenza, impone, viceversa, l'adozione della sentenza quale provvedimento conclusivo.