(massima n. 1)
Il soggetto riconosciuto dal testatore come proprio figlio naturale può, nel caso di contestazione di tale riconoscimento, ed al fine di far accertare il proprio stato di figlio naturale del de cuius, esperire l'azione per la declaratoria della validità di quel riconoscimento, ma non anche quella per la dichiarazione giudiziale di paternità, di cui agli artt. 269-279 c.c.