(massima n. 1)
Poiché nelle società per azioni il potere di rappresentanza, salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta solo agli amministratori, la procura alle liti rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e per il quale non risulti dimostrato il conferimento di tale potere – in forza di specifiche previsioni statutarie o di deliberazioni degli organi deliberanti competenti – non è idonea a rendere ammissibile la costituzione in giudizio, tanto nei gradi di merito che nel giudizio di cassazione.