(massima n. 1)
In caso di transazione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, va rilevata la cessazione della materia del contendere, la quale non comporta una decisione nel merito della causa e il relativo accertamento di fatto, ma l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione per il venir meno dell'interesse al ricorso. Il procedimento va definito con la formula della dichiarazione dell'improcedibilità del ricorso e non con quella del rigetto del ricorso, poiché quest'ultima non dà il dovuto rilievo al venir meno dell'interesse all'impugnazione e fa supporre un esame della stessa nel merito, che, invece, è precluso dall'evento sopravvenuto, che comporta anche che la sentenza impugnata perda ogni effetto tra le parti; circostanza questa che spiega perché non sia necessaria la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Nel quadro di questa ricostruzione la produzione dei documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere deve ritenersi ammissibile a norma dell'art. 372 c.p.c. in quanto inerenti alla inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso.