(massima n. 1)
Le apparecchiature di elaborazione di dati (calcolatori elettronici o computer) e i relativi terminali, di proprietą di un ente pubblico economico esercente servizi pubblici di trasporto, che non siano direttamente destinati all'attivitą di trasporto ma appartengano all'ambito di quelli utilizzati per la migliore organizzazione del servizio pubblico, non fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente e quindi sono assoggettabili a pignoramento.