(massima n. 1)
Nel giudizio per cassazione, sono necessari per l'ammissibilitą del controricorso gli elementi indispensabili per la sua identificazione (l'indirizzo alla Corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validitą della costituzione nel processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo munito di procura e l'indicazione della procura), mentre sono rimessi alla prudente valutazione della parte l'esposizione, pił o meno analitica, dei fatti della causa e delle ragioni dedotte per contrastare i motivi addotti. Ne consegue che il precetto del secondo comma dell'art. 370 c.p.c. (per il quale «al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto č possibile») č sostanzialmente rispettato anche quando il controricorso non contenga l'autonoma «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, n. 3, c.p.c.), ma faccia semplicemente riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata, ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso, anche se il richiamo sia soltanto implicito.