(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, il requisito della produzione da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza (o altra decisione) impugnata, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., può ritenersi integrato anche quando la conformità all'originale della copia prodotta, pur non formalizzata a norma dell'art. 2714 c.c. e delle disposizioni processuali, oltre a non essere contestata, risulti da un atto di un pubblico ufficiale che faccia presumere l'avvenuta comparazione con l'originale o almeno con un'altra copia autentica, così come nel caso in cui sia prodotta la copia notificata della copia autentica della sentenza, provvista di relata dell'ufficiale giudiziario, la quale attestando la notifica di una copia dell'atto, presuppone un previo controllo di conformità da parte del pubblico ufficiale.