(massima n. 1)
L'art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 92 della stessa legge come modificato dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, consente, alla stregua del suo tenore letterale, di esperire il regolamento di competenza contro i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 stesso codice, mentre non prevede analoga possibilitą avverso quelli che la sospensione negano.