(massima n. 1)
L'inammissibilitą del ricorso principale determina l'inammissibilitą del ricorso incidentale proposto tardivamente, cioč oltre il termine (breve o annuale) d'impugnazione della sentenza, avendo esso assunto (in conseguenza dell'inammissibilitą del ricorso principale) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio (ai sensi degli artt. 370 e 371 c.p.c.) del ricorso incidentale. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a ricorso incidentale rispettoso solo del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, inammissibile in quanto sottoscritto da difensore munito di procura speciale rilasciata con atto separato come esplicitamente riconosciuto nell'intestazione dello stesso ricorso e con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensore).